SICUREZZA CANTIERI

Per il protocollo condiviso di regolamentazione della diffusione del COVID-19 nei cantieri.
Si fa riferimento all'allegato 7 del DPCM 26-04-2020 e allegato (pag. 44 a pag. 53)

Disposizioni valide dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020 e soggette a possibili restrizioni Regionali.


In particolare all'inizio si evidenzia:
-favorito lavoro a distanza il più possibile ove possibile;
-sospendere lavorazioni che non compromettono le opere realizzate e che si possono svolgere in tempi successivi;
-piano a turni per evitare il più possibile i contatti;
-incentivati ferie e congedi etc..;
-limitati al massimo gli spostamenti all'interno e esterno del cantiere;
-il coordinatore integra il piano di sicurezza con le nuove misure e dpi anticontagio;
-i committenti attraverso il coordinatore vigilano sulle misure anticontagio;


In particolare saranno a cura del datore di lavoro/impresa affidataria, 
informazioni e cartelli con scritto:





Inoltre sono chiariti in modo più approfondito:
modalità accessi dei fornitori al cantiere, pulizia e sanificazione giornaliera del cantiere, igiene personale durante le lavorazioni, dpi necessari, lavoro a turni, casi di decadenze penali,...

ED ARCHITETTURA resta a disposizione di collaboratori, committenti e addetti alle lavorazioni dei cantieri seguiti, per ogni chiarimento, per quanto di competenza e possibilità, a supporto di questa difficile situazione.


PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI AL PROPOSITO si rimanda al post COVID-19 QUI→https://edarchitettura.blogspot.com/2020/03/covid-19.html

In ogni ambiente di lavoro, per tutti i lavoratori sono indispensabili adeguate misure di prevenzione e tutela della sicurezza, così come in quello del cantiere edile. Quest'ultimo è senza dubbio tra i settori che più necessitano di accortezza, di vigilanza e dell’adempimento di ogni indicazione e dettaglio previsto dal Testo unico sicurezza sul lavoro (D.LGS 81/2008 con disposizioni integrative del D.LGS 106/2009 e successivi ulteriori decreti), dalla normativa e delle prassi a esso correlate.



Il cantiere è storicamente un luogo di lavoro molto pericoloso, un luogo dove debbono primeggiare e rendersi evidenti quotidiane buone pratiche, continue attenzioni da parte di ogni attore presente e operante: dal lavoratore ai datori di lavoro, il committente e il responsabile dei lavori, passando per le figure addette alla sicurezza come l’RSPP fino ad arrivare al Coordinatore della sicurezza. Il coordinatore della sicurezza è un professionista designato dalla norma e incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori,  alla completa e costante conduzione dell'esecuzione dei compiti e delle opere del cantiere nel pieno rispetto della legge, della salute e della qualità del lavoro.
In questa sezione, WORK IN PROGRESS, vengono affrontati quanto di fondamentale e necessario sia prescritto dalla norma e ci sia da osservare nei cantieri edili.
 

 RESPONSABILI PER LA SICUREZZA

“Articolo 96 – Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti:

  1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
    1. adottano le misure conformi alle prescrizioni;
    2. predispongono l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
    3. curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento
    4. curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
    5. curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
    6. curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
    7. redigono il piano operativo di sicurezza - POS.
  2. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26.” datore di lavoro: “ L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e coordinamento nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato”.

Il committente è il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente é il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto. Il committente se provvede a nominare il responsabile dei lavori nel cantiere edile, gli consegna le chiavi del cantiere, dell’opera e viene esentato per legge da ogni responsabilità. Qualora non provveda a tale nomina, il committente dovrebbe far fronte a tutte le responsabilità normati all'articolo 9:

  • Attiene alle misure generali di tutela;
  • nomina e si rapporta con i coordinatori per la progettazione e l’esecuzione;
  • procede a notifica del cantiere alle ASL e alle Direzioni provinciali del lavoro;
  • verifica DURC, INPS e INAIL.
Le sanzioni previste dal Testo unico in caso di inadempienze prevedono l’arresto da due a sei mesi e ammende che vanno da 500 a 6.400 euro. 
  
Responsabile dei lavori è il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti È quindi, una figura predominante nel cantiere edile, fondamentale. Se nominato il responsabile si sostituisce in toto al committente che viene sgravato da ogni responsabilità. Il responsabile dei lavori ha come priorità innanzitutto quelle della nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. Ha il dovere di verificare le misure generali di tutela in due momenti in particolare:
  • Al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, per pianificare le fasi di lavoro;
  • all’atto della previsione della durata di realizzazione di queste fasi di lavoro.
A suo carico la presa visione e il controllo del PSC e del fascicolo dell’opera redatti dal coordinatore per la progettazione .
Una volta nominati i coordinatori, deve comunicarne i nominativi alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi e vigilare affinché siano inseriti nella cartellonistica.
Deve verificare la regolarità contributiva e previdenziale delle imprese affidatarie (DURC ,INPS e INAIL).
Il responsabile prima dell’inizio dei lavori deve far pervenire alla ASL locale e alla direzione provinciale del lavoro del territorio un documento essenziale, la notifica preliminare. Ha l’obbligo di essere riferimento dei datori di lavoro.
  
La responsabilità del coordinamento della sicurezza nei cantieri è della figura professionale denominata “coordinatore per la sicurezza“. Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Il Coordinatore per la progettazione redige il Piano di Sicurezza e il fascicolo dell'opera. Se è in possesso dei necessari requisiti il coordinatore per la progettazione può ricoprire anche il ruolo di coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Il ruolo del Coordinatore per l’esecuzione è un ruolo assolutamente operativo, che prende forma e sostanza al momento dell’inaugurazione delle opere. È un professionista esecutivo quindi, che segue punto per punto, passo dopo passo il corretto andamento dei lavori. Questi i suoi compiti: verifica l'applicazione del piano di sicurezza, l'idoneità del POS, aggiorna il piano di sicurezza e il fascicolo dell'opera (suo allegato), organizza la cooperazione tra le figure e il coordinamento delle attività nonché la loro informazione, ricopre anche ruolo in raccordo con l'RLS. Finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere. Ha compiti di vigilanza, controllo e ispezione in cantiere, quotidiani. Deve segnalare inadempienze al committente o al responsabile dei lavori e se questi non ascoltassero le sue indicazioni, segnalare le inadempienze e le irregolarità alle ASL territoriali e alla Direzione Provinciale del lavoro.
Il dirigente e il preposto. Quella del dirigente e del preposto sono nel cantiere edile professionalità di campo, pratiche, riferimenti a cui i coordinatori e il responsabile dei lavori si rapportano per far eseguire le proprie indicazioni ai lavoratori e per farsi riportare l’effettivo svolgimento delle opere in sicurezza e nella piena regolarità. In particolare il preposto ricopre un ruolo importante nell’allestimento dei ponteggi. Il preposto è la persona che riceve il PI.M.U.S. (Piano di manutenzione uso e smontaggio dei ponteggi).
Deve essere inoltre presente nello smontaggio e montaggio di paratoie e cassoni e coordinare le opere di demolizione.
Anche il preposto riceve  “a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione di 8 ore e un aggiornamento periodico.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, RLS, è in cantiere una figura professionale della ditta esecutrice alla quale è stata affidata un’opera. Da definizione è: “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.
L'RLS è il filtro tra la dirigenza, tra i responsabili e i lavoratori, per quanto riguarda ovviamente la sicurezza. Propone nelle riunioni quanto ascoltato, visto e constatato tra i lavoratori e riporta a essi quando deciso. L'RLS ha facoltà di esser consultato dal datore di lavoro a sua volta consultato dal Coordinatore per la sicurezza nella progettazione e può se crede e pensa sia necessario formulare delle proposte. Per essere nominato ed eletto RLS il lavoratore deve sostenere e conseguire mirata formazione che deve avere una durata minima di 32 ore.
  
Il datore di lavoro e l’impresa affidataria ed esecutrice. Il datore di lavoro è il responsabile principale della sicurezza dei suoi lavoratori. Sono presenti nei cantieri generalmente più imprese esecutrici responsabili della realizzazione di differenti parti e con differenti mestieri. Il datore di lavoro è in cantiere il titolare di una delle imprese o di un consorzio eventuale di tali imprese. E può essere altresì titolare dell’ impresa affidataria che ha suddiviso l’opera assegnandola in appalto alle esecutrici. La stesura del piano operativo di sicurezza è uno degli obblighi inderogabili del datore di lavoro insieme a quella della nomina del RSPP. Obblighi che il datore di lavoro deve seguire per una corretta valutazione dei rischi,  e per la pianificazione di tutte le necessarie misure di prevenzione. Il datore di lavoro dell’impresa sarà anche responsabile insieme al committente per i danni accorsi a lavoratori non coperti da assicurazione INAIL. Sarà quindi sua responsabilità curare e regolarizza la posizione contributiva e previdenziale dei propri dipendenti. Il datore di lavoro ha obblighi ferrei per quanto riguarda l’adozine dei necessari dispositivi di protezione individuali e responsabilità cruciali nei lavori in quota.

Il lavoratore autonomo viene definito "persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”. Possono avvalersi della collaborazione del lavoratore autonomo le imprese affidatarie, che possono decidere di svolgere le proprie mansioni tramite l’impiego di imprese subappaltatrici o appunto lavoratori autonomi. In ogni cantiere anche i lavoratori autonomi devono ricevere comunicazioni e indicazioni relative al nome del coordinatore per la progettazione e al coordinatore per l’esecuzione. Fondamentale la loro idoneità tecnico-professionale. Anch’essi infatti non sono esenti da obblighi formativi e verifiche che ne testino la regolarità. Hanno l’obbligo di presentare regolare DURC Documento unico regolarità contributiva corredato da autocertificazione e da tutti i requisiti richiesti dal documento stesso.

RSPP - Responsabile del servizio prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.  È la persona che designata dal datore di lavoro svolge sul posto e tra i lavoratori compiti di di prevenzione. Ha un ruolo fondamentale quindi e la sua descrizione occupa intere sezioni del Decreto 81/08 – Testo unico sulla sicurezza sul lavoro. Un ruolo di sondaggio, monitoraggio e raccordo quindi nella vita in cantiere, all’interno delle imprese affidatarie ed esecutrici, di fondamentale aiuto al datore di lavoro nella valutazione dei rischi, nella stesura del DVR, e in collaborazione con il medico competente, nella pratica della sorveglianza sanitaria. Salvo alcuni casi specifici, il ruolo del RSPP può essere ricoperto anche dal datore di lavoro stesso, purché ovviamente abbia i necessari requisiti e abbia anch’egli conseguito necessario attestato da un corso di formazione riconosciuto di 48 ore  con aggiornamento quinquiennale. In cantiere i RSPP partecipano alla stesura del POS. 

NOTIFICA PRELIMINARE
La notifica preliminare è il documento sui quali si fonda il rapporto con le aziende sanitarie e la direzione provinciale del lavoro. È un documento che riguarda il committente oppure ovviamente il responsabile dei lavori.
Deve essere redatto se si è in presenza di:
a) cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica (prevista una sola impresa), ricadono nella categoria di cui al punto a) (più imprese) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
c) cantieri in cui opera una sola impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

Va trasmesso all'azienda sanitaria locale e alla direzione del lavoro prima dell’inizio dei lavori nonché all'ente amministrativo del Comune in cui insiste il cantiere. Una copia deve essere affissa in cantiere per essere sempre consultabile dagli organi di vigilanza territoriali e i dati contenuti nelle notifiche possono essere richiesti dagli organismi paritetici del settore delle costruzioni.
La notifica preliminare così come descritto dall’allegato XII del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro deve contenere:
  • Data della comunicazione;
  • indirizzo del cantiere;
  • committente;
  • natura dell’opera;
  • responsabile dei lavori;
  • coordinatore in fase di progettazione e coordinatore in fase di esecuzione;
  • data presunta d’inizio dei lavori in cantiere;
  • durata presunta dei lavori in cantiere;
  • numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere;
  • numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere;
  • identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate;
  • ammontare complessivo presunto dei lavori.
Quali sanzioni sono previste?
In assenza di NOTIFICA PRELIMINARE è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo.

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