AMIANTO

IN CASO DI AMIANTO NON E' OBBLIGATORIA LA RIMOZIONE MA DEVE ESSERE ATTUATO UN PROGRAMMA DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE DA PARTE DI PERSONALE TECNICO SPECIALIZZATO




Con il termine "amianto" o "asbesto" si indica un gruppo di minerali a struttura microcristallina e di aspetto finemente fibroso, composti da silicato di magnesio, calcio e ferro.

L’asbesto è presente in natura, unito ad altri minerali.
Viene estratto da cave e miniere per frantumazione della roccia madre, da cui si ottiene la fibra purificata. L’amianto resiste alle temperature elevate, all’azione di agenti chimici e biologici, alla trazione, all’usura. E’ molto elastico, facilmente filabile, fonoassorbente.
Queste ed altre proprietà, legate ad un basso costo di produzione, hanno fatto dell’amianto un materiale estremamente versatile, da impiegare in molti settori, dalla costruzione dei mezzi di trasporto, all’edilizia, all’industria automobilistica e così via.
La pericolosità dell’amianto dipende dal grado di libertà delle fibre, ossia dalla capacità dei materiali di rilasciare fibre potenzialmente inalabili; la presenza in sé dell’amianto, infatti, non è necessariamente pericolosa, lo diventa qualora le fibre vengano sprigionate nell’aria, per effetto di qualsiasi sollecitazione (manipolazione/ lavorazione, vibrazioni, correnti d’aria, infiltrazioni di umidità etc.).
La Legge 27 marzo 1992 n. 257 Logo File PDF vieta "l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto o di prodotti contenenti amianto", arrestando quindi in modo definitivo qualsiasi immissione aggiuntiva di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto, sul territorio nazionale.
È da notare come nella normativa vigente non vi sia alcun obbligo di rimozione di materiali contenenti amianto dagli edifici.
Eventuali provvedimenti possono essere adottati dalle Amministrazioni comunali in seguito a valutazione degli Organi di Vigilanza.
Cose da fare
  • Accertare l’assenza di materiale contente amianto prima di effettuare interventi di manutenzione o demolizione;
  • Portare a conoscenza del proprietario o del responsabile dell’immobile eventuali situazioni di degrado che interessino i materiali in amianto es. infiltrazioni, crepe, distacchi d’intonaco.
Cose da non fare
  • Effettuare opere di demolizione prima di aver rimosso l’amianto;
  • Frantumare, forare, segare, tagliare i materiali o eseguire operazioni che possano alterare i materiali quali l’installazione di impianti o macchine che provochino vibrazioni e/o correnti d’aria;
  • Gettare i materiali contenenti amianto nel cassonetto dei rifiuti.
Cosa fare in presenza di amianto?
Prima di tutto è importante controllare lo stato di conservazione di tutte le strutture contenenti amianto ed evitare interventi che possano danneggiarlo.
Deve essere attuato un programma di controllo periodico e manutenzione da parte di personale tecnico specializzato.
È necessario pertanto :
  • individuare un responsabile con compiti di controllo e coordinamento delle attività di manutenzione;
  • tenere documentazione relativa alla collocazione dell’amianto nell’edificio e predisporre idonea segnaletica;
  • predisporre le misure di sicurezza;
  • fornire informazioni agli occupanti dell’edificio sulla presenza dell’amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
  • se i materiali in opera sono friabili, fare ispezionare l’edificio una volta all’anno da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali e scrivere una dettagliata relazione della verifica eseguita da trasmettere all’ASL competente per territorio;
  • valutare la necessità di un intervento di bonifica.
Quando infatti si riscontra che il materiale contenente amianto è friabile, danneggiato o deteriorato, è necessario richiedere un intervento di bonifica.
La norma di riferimento è il Decreto Ministeriale del 6 settembre 1994 Logo File PDF che si applica alle strutture edilizie ad uso civile, commerciale o industriale, aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva.
Le tecniche di bonifica previste dal D.M. 6/9/94 sono:
  • la rimozione,
  • l’incapsulamento
  • il confinamento.


La rimozione è il procedimento più diffuso perché elimina ogni potenziale fonte di esposizione.
L’incapsulamento consiste nel trattamento dell’amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che tendono ad inglobare le fibre di amianto e a costruire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Occorre verificare periodicamente l’efficacia di questo metodo che con il tempo può alterarsi o essere danneggiato.
Il confinamento consiste nell’installazione di una barriera a tenuta che separi l’amianto dalle aree occupate dell’edificio. Anche in questo caso bisogna effettuare un programma di controllo e manutenzione.
Il trattamento va seguito da ditte specializzate e autorizzate per garantire che le procedure avvengano secondo quanto stabilito dalla norma. Ogni intervento di rimozione o smaltimento dei materiali contenenti amianto deve essere preceduto dalla stesura di un piano di lavoro da parte dell’impresa che svolge i lavori. Dopo che l’impresa ha presentato il piano all’ASL di competenza per la verifica e l’approvazione, si è autorizzati a dare inizio ai lavori.
A fronte di segnalazioni sulla presenza di amianto su edifici privati e pubblici l’Ufficio Ambiente può richiedere l’intervento del Dipartimento Arpa che, previo sopralluogo ed eventuale analisi chimica di campioni, indicherà all’Ufficio comunale l’effettiva presenza di amianto e le eventuali azioni necessarie in relazione allo stato di degrado del manufatto esaminato

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