RECUPERO DEI RUSTICI

Con la Legge regionale del 29 aprile 2003, n. 9 la Regione Piemonte, al fine di limitare il consumo di suolo e di favorire il contenimento dei consumi energetici, promuove il recupero dei rustici a solo scopo residenziale. 



Si intendono per rustici i manufatti edilizi esistenti realizzati anteriormente al 1° settembre 1967  individuati a catasto terreni o edilizio urbano ed utilizzati a servizio delle attivita' agricole o per funzioni accessorie della residenza o di altre attivita' compatibili; sono esclusi i capannoni agricoli realizzati con strutture prefabbricate o in cemento armato.  


AMBITO DI APPLICAZIONE
Gli interventi di recupero sono consentiti purche' gli edifici interessati:  
-  siano serviti dalle opere di urbanizzazione primaria e, in particolare, siano reperiti spazi sia a parcheggio privato, sia a parcheggio pubblico; e' facolta' dei comuni di ammettere la monetizzazione del parcheggio pubblico;
- non siano situati in aree definite a rischio idrogeologico ed idraulico;
- i rustici non serviti dalle opere di urbanizzazione primaria, puo' essere consentito a condizione che i fabbricati siano in possesso dei servizi in forma diretta e autonoma;
- nel caso di rustici serviti da strade classificate vicinali l'autorizzazione al recupero a fini abitativi e' subordinata all'impegno di concorrere alla relativa manutenzione;
- il recupero e' soggetto a concessione edilizia;
- per le altezze interne dei locali oggetto di recupero si rimanda alla normativa ed ai regolamenti locali vigenti; devono inoltre essere rispettate le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilita' previste dalla normativa vigente e le norme sulle distanze, in particolare sulle distanze tra fabbricati, stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti;
- nel caso di rustici ubicati su terreni in pendenza sistemati a terrazzamenti con muri di sostegno, le norme regolamentari sulle distanze dai confini e dagli altri fabbricati sono sempre derogate se dal progetto di recupero il punto piu' alto del solido emergente posto a valle risulta a quota inferiore del punto piu' basso del coronamento del muro di sostegno posto a monte; la misura e' effettuata limitatamente alla parte in cui i manufatti si fronteggiano;
-  il rapporto di copertura non puo' superare il 40 per cento per ogni singolo lotto;
- il recupero di edifici rustici avviene nel rispetto delle tipologie preesistenti e con l'uso di materiali tradizionali e compatibili con quelli originari;
- nelle aree di antica formazione dei centri urbani non possono essere oggetto di recupero le superfetazioni non coerenti con il contesto architettonico.


MODALITA' DI INTERVENTO
Il progetto di recupero deve prevedere il superamento delle barriere architettoniche ed idonee opere di isolamento termico.
Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei rustici avvengono senza alcuna modificazione delle sagome esistenti, delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, nel rispetto del decoro dei prospetti, salvi eventuali incrementi consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti. Gli interventi edilizi di recupero non possono comportare la demolizione del rustico esistente e la successiva ricostruzione della volumetria.
Gli interventi di recupero sono ammessi anche in deroga alle destinazioni d'uso, agli indici o parametri urbanistici ed edilizi previsti dagli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti o adottati, fatti salvo in particolare il rispetto dei regolamenti condominiali.
Ove si intervenga su edifici assoggettati a prescrizioni o vincoli di legge e' obbligatorio ottenere le  autorizzazioni presso gli organi di tutela. 



 CONTRIBUTO DI CONCESSIONE
Il rilascio della concessione edilizia comporta la corresponsione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione, cosi' come previsto dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilita' dei suoli), secondo le tariffe in vigore per le nuove costruzioni, con l'eccezione di cui al comma 2, esclusa ogni forma di conguaglio tra la nuova e la precedente destinazione d'uso.
Il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione e' calcolato sulla volumetria resa abitativa, mentre la quota relativa al costo di costruzione e' determinata applicando l'aliquota forfettaria fissa del 5 per cento ad un terzo del costo dell'intervento stimato sulla base dell'elenco prezzi adottato dal comune.
Il contributo e' ridotto nella misura del 70 per cento, qualora il richiedente la concessione provveda, contestualmente al rilascio della concessione, a registrare ed a trascrivere, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, dichiarazione notarile con la quale le parti rese abitabili costituiscano un ampliamento dell'unita' immobiliare preesistente. 

I Comuni, con motivata deliberazione del consiglio comunale, possono disporre l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione delle presenti norme, anche in relazione alle problematiche idrogeologiche, geomorfologiche, idrauliche e sismiche.

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