RECUPERO DEI RUSTICI
Con la Legge regionale del 29 aprile 2003, n. 9 la Regione Piemonte, al fine di
limitare il consumo di suolo e di favorire il contenimento dei consumi
energetici, promuove il recupero dei rustici a solo scopo residenziale.
Si
intendono per rustici i manufatti edilizi esistenti realizzati
anteriormente al 1° settembre 1967
individuati a catasto
terreni o edilizio urbano ed utilizzati a servizio delle attivita'
agricole o per funzioni accessorie della residenza o di altre attivita' compatibili ; sono esclusi i
capannoni agricoli realizzati con strutture prefabbricate o in cemento armato .
AMBITO DI APPLICAZIONE
Gli interventi di recupero sono consentiti purche' gli edifici interessati:
- siano serviti dalle opere di
urbanizzazione primaria e, in particolare, siano reperiti spazi sia a
parcheggio privato, sia a parcheggio
pubblico; e'
facolta' dei comuni di ammettere la monetizzazione del parcheggio
pubblico;
- non siano situati in aree definite a rischio idrogeologico ed idraulico;
- i rustici non serviti dalle opere di urbanizzazione
primaria, puo' essere consentito a condizione che i fabbricati siano in
possesso dei servizi in forma diretta e autonoma;
- nel caso di rustici serviti da
strade classificate vicinali l'autorizzazione al recupero a fini
abitativi e' subordinata all'impegno di concorrere alla relativa
manutenzione;
- il recupero e' soggetto a concessione edilizia;
- per le altezze interne dei
locali oggetto di recupero si rimanda alla normativa ed ai regolamenti
locali vigenti; devono inoltre essere rispettate le prescrizioni
igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilita' previste
dalla normativa vigente e le norme sulle distanze, in particolare sulle
distanze tra fabbricati, stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti;
- nel caso di rustici ubicati su
terreni in pendenza sistemati a terrazzamenti con muri di sostegno, le
norme regolamentari sulle distanze dai confini e dagli altri fabbricati
sono sempre derogate se dal progetto di recupero il punto piu' alto del
solido emergente posto a valle risulta a quota inferiore del punto piu'
basso del coronamento del muro di sostegno posto a monte; la misura e'
effettuata limitatamente alla parte in cui i manufatti si fronteggiano;
- il rapporto di copertura non puo' superare il 40 per cento per ogni singolo
lotto;
- il recupero di edifici rustici avviene nel
rispetto delle tipologie preesistenti e con l'uso di materiali
tradizionali e compatibili con quelli originari;
- nelle aree di antica
formazione dei centri urbani non possono essere oggetto di recupero le superfetazioni non
coerenti con il contesto architettonico.
MODALITA' DI INTERVENTO
Il progetto di recupero deve prevedere il superamento delle
barriere architettoniche ed idonee opere di isolamento termico.
Gli interventi edilizi
finalizzati al recupero dei rustici avvengono senza alcuna modificazione
delle sagome esistenti, delle altezze di colmo e di gronda e delle
linee di pendenza delle falde, nel rispetto del decoro dei prospetti,
salvi eventuali incrementi consentiti dagli strumenti
urbanistici vigenti. Gli interventi edilizi di recupero non possono comportare la demolizione del rustico
esistente e la successiva ricostruzione della volumetria.
Gli interventi di recupero sono ammessi anche in deroga alle destinazioni d'uso,
agli indici o parametri urbanistici ed edilizi previsti dagli strumenti
urbanistici generali e attuativi vigenti o adottati, fatti salvo in particolare il rispetto dei
regolamenti condominiali.
Ove si intervenga su edifici assoggettati a prescrizioni o vincoli di legge e' obbligatorio ottenere le autorizzazioni presso gli organi di tutela.
Ove si intervenga su edifici assoggettati a prescrizioni o vincoli di legge e' obbligatorio ottenere le autorizzazioni presso gli organi di tutela.
CONTRIBUTO DI CONCESSIONE
Il rilascio della concessione
edilizia comporta la
corresponsione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione
ed al costo di costruzione, cosi' come previsto dall'articolo 3 della
legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilita' dei suoli),
secondo le tariffe in vigore per le nuove costruzioni, con l'eccezione
di cui al comma 2, esclusa ogni forma di conguaglio tra la nuova e la
precedente destinazione d'uso.
Il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione e' calcolato sulla volumetria resa abitativa, mentre la quota relativa al costo di costruzione e' determinata applicando l'aliquota forfettaria fissa del 5 per cento ad un terzo del costo dell'intervento stimato sulla base dell'elenco prezzi adottato dal comune.
Il contributo e' ridotto nella misura del 70 per cento, qualora il richiedente la concessione provveda, contestualmente al rilascio della concessione, a registrare ed a trascrivere, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, dichiarazione notarile con la quale le parti rese abitabili costituiscano un ampliamento dell'unita' immobiliare preesistente.
Il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione e' calcolato sulla volumetria resa abitativa, mentre la quota relativa al costo di costruzione e' determinata applicando l'aliquota forfettaria fissa del 5 per cento ad un terzo del costo dell'intervento stimato sulla base dell'elenco prezzi adottato dal comune.
Il contributo e' ridotto nella misura del 70 per cento, qualora il richiedente la concessione provveda, contestualmente al rilascio della concessione, a registrare ed a trascrivere, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, dichiarazione notarile con la quale le parti rese abitabili costituiscano un ampliamento dell'unita' immobiliare preesistente.
I Comuni, con motivata deliberazione del
consiglio comunale, possono disporre l'esclusione di
parti del territorio dall'applicazione delle presenti norme, anche in
relazione alle problematiche idrogeologiche, geomorfologiche, idrauliche
e sismiche.