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PIANO CASA PIEMONTE
Piano Casa prorogato fino a dicembre 2015
Un anno in più per ampliare le abitazioni fino al 20% della cubatura
La proroga al 31 dicembre 2015 è stata approvata con la legge 24/2014 che modifica il precedente Piano Casa (LR 20/2009) sullo snellimento delle procedure riguardanti l’edilizia e l’urbanistica.
Per tutto il 2015 sarà ancora possibile attuare interventi edilizi finalizzati all’ampliamento o alla demolizione, con successiva ricostruzione, degli edifici a destinazione residenziale, artigianale, produttiva, direzionale e turistico-ricettiva. Sarà pertanto possibile continuare a usufruire dei permessi di ampliamento in deroga
per tutti quegli edifici legittimamente costruiti entro il 31 dicembre
2012 e che ancora non abbiano goduto della stessa agevolazione,
consentendo un aumento della cubatura che, nel caso del residenziale,
potrà raggiungere fino al 20% dell’esistente.
PUNTI SALIENTI DEL PIANO CASA
DISPOSIZIONI STRAORDINARIE REALIZZABILI IN DEROGA
Sono validi ed efficaci i titoli
abilitativi presentati entro la data del 31/12/2015; le relative opere edilizie possono essere
realizzate anche oltre tale data, entro i termini di validità previsti
dai rispettivi titoli abilitativi.
Per l'esecuzione di tutti gli
interventi edilizi è obbligatorio presentare
il documento unico di regolarità contributiva (DURC).
E' consentito realizzare
interventi di ampliamento delle unità edilizie in edifici uni e
bi-familiari, nonché di chiusura di loggiati e porticati in fabbricati
con tipologia costruttiva a schiera previa presentazione del progetto, anche in deroga alle previsioni degli strumenti
urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, a condizione
che per la realizzazione si utilizzino tecnologie volte al risparmio
energetico e al miglioramento della qualità architettonica, della
sicurezza delle strutture e dell'accessibilità degli edifici. In ogni caso, ad intervento
compiuto, la volumetria complessiva data da quella esistente sommata
all'ampliamento realizzato non
deve superare i 1.200 metri cubi. Gli ampliamenti sono consentiti solo se l'intervento, limitatamente alla sola porzione
ampliata, prevede un involucro capace di rispettare le trasmittanze
termiche fissate alla lettera b), tabella 5, secondo livello,
dell'allegato 3 alla deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009,
n. 46-11968. Il soddisfacimento di tale requisito è dimostrato nel
progetto allegato alla richiesta del titolo abilitativo. Se gli strumenti urbanistici
vigenti già prevedono la possibilità di ampliamento per motivi igienico
funzionali è possibile realizzare in
deroga un ulteriore ampliamento del 20 per cento della volumetria
esistente, per un incremento massimo di 200 metri cubi. Se gli strumenti urbanistici
vigenti non prevedono la possibilità di ampliamento per motivi igienico
funzionali, è possibile realizzare in deroga un ampliamento del 20 per
cento della volumetria esistente, per un incremento massimo di 200 metri
cubi. Negli edifici esistenti di
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata sono consentiti interventi
di ampliamento nel limite del 20 per cento della volumetria esistente, fermo restando il rispetto delle disposizioni regionali in materia di rendimento energetico nell'edilizia, tali da raggiungere il valore 1 del sistema di valutazione denominato 'Protocollo Itaca Sintetico 2009 Regione Piemonte' . Gli ampliamenti di cui al
presente articolo non possono superare l'altezza massima consentita
dagli strumenti urbanistici, tranne che per la quantità necessaria per
sopraelevare di un piano, o derogare ai parametri qualitativi vigenti o
all'indice di permeabilità dei suoli, stabilito nei piani o nei
regolamenti. Gli ampliamenti di cui al
presente articolo devono essere realizzati in soluzione unitaria con
l'unità abitativa principale e nel rispetto delle sue caratteristiche
formali e devono comunque essere
rispettate le distanze dai confini, dalle strade e le distanze tra
edifici fissate dagli strumenti urbanistici. Con gli interventi di cui al
presente articolo non può essere modificata la destinazione d'uso degli
edifici interessati, salvo quanto consentito dagli strumenti urbanistici
vigenti. Il richiedente deve comunque soddisfare la
dotazione di parcheggi privati prevista dalla legge 24 marzo 1989, n.
122. Il contributo per il rilascio del permesso di costruire in deroga è dovuto secondo quanto previsto dal Testo unico. Il contributo di costruzione,
quando dovuto, è ridotto del 20 per cento per gli interventi edilizi di
cui al presente articolo che prevedano il raggiungimento del requisito
di visitabilità degli edifici, ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n.
13 (eliminazione di barriere archiotettoniche). Negli edifici residenziali esistenti è consentito trasformare il piano pilotis in residenza, in deroga alle disposizioni normative sempre a condizione che le opere
realizzate siano conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie e alle
norme in materia di contenimento del consumo energetico. La trasformazione non è ammessa
negli edifici o ambiti, individuati
dai piani regolatori come centri storici, aree
esterne d'interesse storico e paesaggistico ad essi pertinenti, nuclei
minori, monumenti isolati, singoli edifici, civili o di architettura
rurale, di valore storico-artistico o ambientale o documentario, nei
parchi nazionali e nelle aree protette istituite con legge regionale, limitata negli edifici ricadenti all'interno di aree dichiarate di notevole interesse pubblico, non ammessa nelle aree classificate Ee ed
Eb del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico
del fiume Po (PAI) o come aggiornate a seguito dell'adeguamento degli
strumenti urbanistici e in quelle a destinazione agricola, non utilizzabile per i
rustici, ai quali si applica la legge regionale 29 aprile 2003, n. 9
(Norme per il recupero funzionale dei rustici), salvo che siano già
stati oggetto di recupero ai sensi della l.r. 9/2003 o regolarizzati al
catasto edilizio urbano. Devono rispettare le normative vigenti in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico sanitaria e acquisire i pareri e le autorizzazioni necessari prima della richiesta del titolo abilitativo.
E' consentito realizzare
interventi di demolizione, totale o parziale, e di ricostruzione, in
deroga agli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti
edilizi, a condizione che per la realizzazione si utilizzino tecnologie
volte al risparmio energetico e al miglioramento della qualità
architettonica, della sicurezza delle strutture e dell'accessibilità
degli edifici. E possono anche essere
costituiti da porzioni a destinazione d'uso diversa da quella
residenziale, purché quest'ultima sia prevalente. Per questi interventi è ammesso un ampliamento del 25 per cento della volumetria
esistente a condizione che, fermo restando il rispetto delle
disposizioni regionali in materia di rendimento energetico
nell'edilizia, per la realizzazione si utilizzino tecnologie per il
raggiungimento di una qualità ambientale ed energetica degli edifici
tali da raggiungere il valore 1,5 del sistema di valutazione denominato
'Protocollo Itaca Sintetico 2009 Regione Piemonte'; è ammesso un ampliamento fino al
35 per cento della volumetria esistente a condizione che, fermo
restando il rispetto delle disposizioni regionali in materia di
rendimento energetico nell'edilizia, per la realizzazione si utilizzino
tecnologie per il raggiungimento di una qualità ambientale ed energetica
degli edifici tali da raggiungere il valore 2,5 del sistema di
valutazione denominato 'Protocollo Itaca Sintetico 2009 Regione
Piemonte'. Non possono superare l'altezza
massima consentita dagli strumenti urbanistici, tranne che per la
quantità necessaria per sopraelevare di un piano o derogare ai parametri
qualitativi vigenti o all'indice di permeabilità dei suoli, stabilito
nei piani o nei regolamenti.
La ricostruzione deve avvenire
comunque nel rispetto delle caratteristiche tipologiche del contesto,
delle distanze dai confini, dalle strade e delle distanze tra edifici
fissate dagli strumenti urbanistici.
Con gli interventi di cui al
presente articolo non può essere modificata la destinazione d'uso degli
edifici interessati, salvo quanto consentito dagli strumenti urbanistici
vigenti. Sono altresì ammesse le destinazioni turistico-ricettive o
direzionali purchè la destinazione residenziale rimanga prevalente.
La quota di standard urbanistici
dovuti ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge regionale 5 dicembre
1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), se non reperibili, deve essere
monetizzata, deve essere comunque reperita la dotazione
standard di parcheggi pubblici e deve essere soddisfatta la dotazione di
parcheggi privati prevista dalla legge 122/1989. Il contributo per il
rilascio del permesso di costruire in deroga è dovuto secondo quanto
previsto dall'articolo 16 del d.p.r. 380/2001 e si applicano le
riduzioni previste dall'articolo 17 del d.p.r. 380/2001. Il contributo
di costruzione, quando dovuto, è ridotto del 20 per cento per gli
interventi edilizi di cui al presente articolo che prevedano il
raggiungimento del requisito di visitabilità degli edifici, ai sensi
della l. 13/1989 (eliminazione delle barriere architettoniche).
I comuni, possono indicare i parametri stabiliti dagli strumenti urbanistici non derogabili.
I fabbricati esistenti a
destinazione artigianale, produttiva e direzionale, per i quali sia esaurita la SUL o l'indice di
densità fondiaria o il rapporto di copertura consentiti, possono essere
soppalcati, in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti
urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, per un
aumento massimo del 30 per cento della SUL esistente. E' altresì consentito realizzare
interventi di ampliamento pari al 20 per cento della SUL esistente, fino
a un incremento massimo consentito di 2.000 metri quadrati, in deroga
alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o
adottati, e ai regolamenti edilizi. Sono consentiti interventi di
demolizione e ricostruzione parziale o totale, in deroga alle previsioni
degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti
edilizi. La ricostruzione può essere comprensiva degli ampliamenti. Solo in caso di demolizione totale è consentito il
riposizionamento delle nuove superfici coperte all'interno dei medesimi
lotti di proprietà.
Negli edifici a destinazione
turistico ricettiva, legittimamente realizzati o che hanno ottenuto il
titolo abilitativo alla data di entrata in vigore della presente legge, è
possibile realizzare ampliamenti nella misura del 20 per cento della
SUL esistente fino ad un incremento massimo di 1.500 metri quadrati, in
deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti
o adottati, e ai regolamenti edilizi, anche tramite la demolizione e
ricostruzione dell'edificio esistente. In tali edifici, inoltre, è
possibile recuperare la volumetria del sottotetto esistente nel rispetto
dei requisiti tecnici e igienico sanitari richiesti per tale
destinazione d'uso, (Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti).
Gli interventi di cui al
presente articolo devono avvenire nel rispetto delle caratteristiche
tipologiche del contesto, delle distanze dai confini, dalle strade e
delle distanze tra edifici fissate dagli strumenti urbanistici e si
applicano le limitazioni di cui al precedente elenco. Gli interventi sono consentiti negli edifici ricadenti all'interno di aree
dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e
157 del d.lgs. 42/2004.
Con gli interventi di cui al presente articolo non può essere
modificata la destinazione d'uso degli edifici interessati, salvo quanto
consentito dagli strumenti urbanistici vigenti.
Gli standard, se non reperibili,
devono essere monetizzati; il contributo per il rilascio del permesso di
costruire in deroga è dovuto secondo quanto previsto dall'articolo 19
del d.p.r. 380/2001.